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La maggior parte delle intese
collettive ribadisce innanzitutto il diritto del RLS di ricevere le
informazioni e la documentazione aziendale inerente tra l’altro la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché
quelle concernenti l’organizzazione del lavoro, precisando inoltre che
il datore di lavoro deve fornire, anche su richiesta del RLS, tali dati.
Per informazioni inerenti «l’organizzazione e gli ambienti di lavoro»
sono da intendere, per taluni accordi, quelle «riguardanti l’unità
produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro»
(accordo Confindustria).
Cosa diversa dal diritto in questione sembra essere il diritto di
accesso al «documento» finale - e non alla «documentazione» - sulla
valutazione dei rischi, stabilito dall’art. 19, 5° comma, del
decreto.
Il RLS, è comunque tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua
funzione delle notizie e documentazione ricevuta, nel rispetto del
segreto industriale; obbligo espressamente richiamato anche dall’art.
9, 3° comma, del decreto.
Nei casi di rappresentanza territoriale, le informazioni, la
documentazione, le misure di prevenzione e gli altri dati sono trasmessi
presso la sede degli organismi paritetici, anche tramite i servizi di
prevenzione, al fine dell’esercizio da parte del rappresentante
territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, delle sue funzioni (vedi
accordo artigianato).
Relativamente alle «informazioni provenienti dai servizi di vigilanza»
(art. 19, 1° comma, lett. f) si può ritenere tale disposizione
riferibile sia alle informazioni di cui è destinatario il datore di
lavoro, avendo, quest’ultimo l’obbligo di comunicarle al RLS, sia
quelle provenienti direttamente dagli organi di controllo. La norma va
letta anche in connessione con la lett. i), dell’art. 19, 1° comma,
che prevede la facoltà del RLS di formulare osservazioni «in occasione
di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti».
[art. 19, 1° comma , lettere e);
f)]
Il rappresentante per la sicurezza:
(Omissis)
e) riceve le
informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali;
f)
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; Accordo
interconfederale; azienda; infortunio; malattie professionali;
prevenzione; unità produttiva; valutazione del rischio.
Una garanzia sul piano penale per il RLS in tema di informazione è
stabilita dall’art. 4, 5° comma, lett.m), del decreto.
In
esso si precisa tra altro che il datore di lavoro deve consentire al RLS
«... di accedere alle informazioni ed alla docu
mentazione
aziendale di cui all’art. 19, 1° comma, lett. e)».
Tale
disposizione è sanzionata all’art. 89, 2° comma, lett. b) con
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire
un
milione a lire cinque milioni per le violazioni compiute dal datore di
lavoro e dal dirigente; all’art. 90, 1° comma, lett. b), con
l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da lire 300 mila a lire un
milione per le violazioni compiute dai preposti.
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Il
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RlS): ruolo e compiti
(26.09.05)
Accesso
ai luoghi di lavoro e ruolo del rappresentante per la sicurezza
(17.10.05)
Permessi
retribuiti del Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori
(18.11.05)
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