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Comunicato stampa del
5 marzo 2007
Le regole aziendali,
il doppio indirizzo e-mail, il fiduciario, i siti non accessibili
I datori di lavoro pubblici e
privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in
Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta al datore di
lavoro definire le modalità d'uso di tali strumenti ma tenendo conto dei
diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali.
Il Garante privacy, con un
provvedimento generale che sarà pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”,
fornisce concrete indicazioni in ordine all'uso dei computer sul luogo di
lavoro. “La questione è particolarmente delicata – afferma il relatore
Mauro Paissan – perché dall'analisi dei siti web visitati si possono
trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta
elettronica possono avere contenuti a carattere privato. Occorre prevenire
usi arbitrari degli strumenti informatici aziendali e la lesione della
riservatezza dei lavoratori”.
L'Autorità prescrive
innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo
dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della
posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il
Garante vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così
come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal
lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell'attività
lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori. Viene inoltre indicata
tutta una serie di misure tecnologiche e organizzative per prevenire la
possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell'analisi del
contenuto della navigazione in Internet e dell'apertura di alcuni messaggi
di posta elettronica contenenti dati necessari all'azienda.
Il provvedimento raccomanda
l'adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno, definito
coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente
indicate le regole per l'uso di Internet e della posta elettronica.
Il datore di lavoro è
inoltre chiamato ad adottare ogni misura in grado di prevenire il rischio di
utilizzi impropri, così da ridurre controlli successivi sui
lavoratori. Per quanto riguarda Internet è opportuno ad esempio:
-
individuare preventivamente i siti
considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
-
utilizzare filtri che prevengano
determinate operazioni, quali l'accesso a siti inseriti in una sorta
di black list o il download di file musicali o multimediali.
Per quanto riguarda la posta
elettronica, è opportuno che l'azienda:
-
renda disponibili anche indirizzi
condivisi tra più lavoratori (info@ente.it; urp@ente.it;
ufficioreclami@ente.it), rendendo così chiara la natura non privata
della corrispondenza;
-
valuti la possibilità di attribuire al
lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad
un uso personale;
-
preveda, in caso di assenza del
lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri
lavoratori cui rivolgersi;
-
metta in grado il dipendente di delegare
un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei
messaggi a lui indirizzati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti
rilevanti per l'ufficio, ciò in caso di assenza prolungata o non
prevista del lavoratore interessato e di improrogabili necessità
legate all'attività lavorativa.
Qualora queste misure
preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli
eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati
con gradualità. In prima battuta si dovranno effettuare verifiche di
reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, in modo da individuare l'area da
richiamare all'osservanza delle regole. Solo successivamente, ripetendosi
l'anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale.
Il Garante ha chiesto infine
particolari misure di tutela in quelle realtà lavorative dove debba essere
rispettato il segreto professionale garantito ad alcune categorie, come ad
esempio i giornalisti.
IL
PROVVEDIMENTO
Lavoro:
le linee guida del Garante per posta elettronica e internet
Registro delle
deliberazioni
Del. n. 13 del 1° marzo 2007
IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del
prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice
presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan,
componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti i reclami,
le segnalazioni e i quesiti pervenuti riguardo ai trattamenti di dati
personali effettuati da datori di lavoro riguardo all'uso, da parte di
lavoratori, di strumenti informatici e telematici;
Vista la
documentazione in atti;
Visti gli artt.
24 e 154, comma 1, lett. b) e c) del Codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le
osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il
dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. Utilizzo della posta
elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro
1.1. Premessa
Dall'esame di diversi reclami, segnalazioni e quesiti è emersa
l'esigenza di prescrivere ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o
opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati
personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di
lavoro della posta elettronica e della rete Internet.
Occorre muovere
da alcune premesse:
a) compete
ai datori di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto impiego di
tali mezzi da parte dei lavoratori, definendone le modalità d'uso
nell'organizzazione dell'attività lavorativa, tenendo conto della
disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali;
b) spetta ad essi adottare idonee misure di sicurezza per assicurare
la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati, anche
per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità
(artt. 15, 31 ss., 167 e 169 del Codice);
c) emerge l'esigenza di tutelare i lavoratori interessati anche perché
l'utilizzazione dei predetti mezzi, già ampiamente diffusi nel contesto
lavorativo, è destinata ad un rapido incremento in numerose attività
svolte anche fuori della sede lavorativa;
d) l'utilizzo di Internet da parte dei lavoratori può infatti
formare oggetto di analisi, profilazione e integrale ricostruzione
mediante elaborazione di log file della navigazione web
ottenuti, ad esempio, da un proxy server o da un altro strumento
di registrazione delle informazioni. I servizi di posta elettronica sono
parimenti suscettibili (anche attraverso la tenuta di log file di
traffico e-mail e l'archiviazione di messaggi) di controlli che
possono giungere fino alla conoscenza da parte del datore di lavoro
(titolare del trattamento) del contenuto della corrispondenza;
e) le
informazioni così trattate contengono dati personali anche sensibili
riguardanti lavoratori o terzi, identificati o identificabili.
1.2.
Tutela del lavoratore
Le informazioni di carattere personale trattate possono riguardare, oltre
all'attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata di lavoratori
e di terzi. La linea di confine tra questi ambiti, come affermato dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo, può essere tracciata a volte solo con
difficoltà.
Il
luogo di lavoro è una formazione sociale nella quale va assicurata la
tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli
interessati garantendo che, in una cornice di reciproci diritti e doveri,
sia assicurata l'esplicazione della personalità del lavoratore e una
ragionevole protezione della sua sfera di riservatezza nelle relazioni
personali e professionali (artt. 2 e 41, secondo comma, Cost.; art. 2087
cod. civ.; cfr. altresì l'art. 2, comma 5, Codice dell'amministrazione
digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82), riguardo al diritto ad ottenere che il
trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia
conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell'interessato).
Non a caso,
nell'organizzare l'attività lavorativa e gli strumenti utilizzati, diversi
datori di lavoro hanno prefigurato modalità d'uso che, tenendo conto del
crescente lavoro in rete e di nuove tariffe di traffico forfettarie,
assegnano aree di lavoro riservate per appunti strettamente personali,
ovvero consentono usi moderati di strumenti per finalità private.
2.
Codice in materia di protezione dei dati e discipline di settore
2.1. Principi
generali
Nell'impartire le seguenti prescrizioni il Garante tiene conto del diritto
alla protezione dei dati personali, della necessità che il trattamento sia
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela delle persone, nonché
dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia (artt. 1 e
2 del Codice ). Le prescrizioni potranno essere aggiornate alla
luce dell'esperienza e dell'innovazione tecnologica.
2.2. Discipline
di settore
Alcune disposizioni di settore, fatte salve dal Codice, prevedono specifici
divieti o limiti, come quelli posti dallo Statuto dei lavoratori sul
controllo a distanza (artt. 113, 114 e 184, comma 3, del Codice; artt. 4
e 8 l. 20 maggio 1970, n. 300 ).
La
disciplina di protezione dei dati va coordinata con regole di settore
riguardanti il rapporto di lavoro e il connesso utilizzo di tecnologie,
nelle quali è fatta salva o richiamata espressamente (art. 47, comma 3,
lett. b) Codice dell'amministrazione digitale).
2.3. Principi
del Codice
I trattamenti devono rispettare le garanzie in materia di protezione dei
dati e svolgersi nell'osservanza di alcuni cogenti principi:
a) il
principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i
programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione
alle finalità perseguite (art. 3 del Codice; par. 5.2 );
b) il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche
essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori (art.
11, comma 1, lett. a), del Codice). Le tecnologie dell'informazione
(in modo più marcato rispetto ad apparecchiature tradizionali) permettono
di svolgere trattamenti ulteriori rispetto a quelli connessi
ordinariamente all'attività lavorativa. Ciò, all'insaputa o senza la
piena consapevolezza dei lavoratori, considerate anche le potenziali
applicazioni di regola non adeguatamente conosciute dagli interessati (v.
par. 3 );
c) i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate,
esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett. b),
del Codice: par. 4 e 5), osservando il principio di pertinenza
e non eccedenza (par. 6). Il datore di lavoro deve
trattare i dati "nella misura meno invasiva possibile";
le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti
preposti (par. 8) ed essere "mirate sull'area di
rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se
pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza" (Parere
n. 8/2001, cit., punti 5 e 12 ).
3.
Controlli e correttezza nel trattamento
3.1.
Disciplina interna
In base al richiamato principio di correttezza, l'eventuale trattamento deve
essere ispirato ad un canone di trasparenza, come prevede anche la
disciplina di settore (art. 4, secondo comma, Statuto dei
lavoratori;allegato VII, par. 3 d.lg. n. 626/1994 e successive integrazioni
e modificazioni in materia di "uso di attrezzature munite di
videoterminali", il quale esclude la possibilità del controllo
informatico "all'insaputa dei lavoratori").
Grava quindi sul
datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente e in modo
particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti
messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali
modalità vengano effettuati controlli. Ciò, tenendo conto della pertinente
disciplina applicabile in tema di informazione, concertazione e
consultazione delle organizzazioni sindacali.
Per la predetta
indicazione il datore ha a disposizione vari mezzi, a seconda del genere e
della complessità delle attività svolte, e informando il personale con
modalità diverse anche a seconda delle dimensioni della struttura, tenendo
conto, ad esempio, di piccole realtà dove vi è una continua condivisione
interpersonale di risorse informative.
3.2. Linee
guida
In questo quadro, può risultare opportuno adottare un disciplinare interno
redatto in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare
adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante
affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste
dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ecc.) e da sottoporre ad
aggiornamento periodico.
A seconda dei
casi andrebbe ad esempio specificato:
-
se determinati comportamenti
non sono tollerati rispetto alla "navigazione" in Internet
(ad es., il download di software o di file
musicali), oppure alla tenuta di file nella rete interna;
-
in quale misura è consentito
utilizzare anche per ragioni personali servizi di posta elettronica o
di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro o caselle
oppure ricorrendo a sistemi di webmail, indicandone le
modalità e l'arco temporale di utilizzo (ad es., fuori dall'orario di
lavoro o durante le pause, o consentendone un uso moderato anche nel
tempo di lavoro);
-
quali informazioni sono
memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di file di
log eventualmente registrati) e chi (anche all'esterno) vi può
accedere legittimamente;
-
se e quali informazioni sono
eventualmente conservate per un periodo più lungo, in forma
centralizzata o meno (anche per effetto di copie di back up,
della gestione tecnica della rete o di file di log
);
-
se, e in quale misura, il
datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in conformità
alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni
legittime –specifiche e non generiche– per cui verrebbero
effettuati (anche per verifiche sulla funzionalità e sicurezza del
sistema) e le relative modalità (precisando se, in caso di abusi
singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi avvisi collettivi o
individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli
dispositivi e postazioni);
-
quali conseguenze, anche di
tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre qualora
constati che la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate
indebitamente;
-
le soluzioni prefigurate per
garantire, con la cooperazione del lavoratore, la continuità
dell'attività lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso
(specie se programmata), con particolare riferimento all'attivazione
di sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica
ricevuti;
-
se sono utilizzabili modalità
di uso personale di mezzi con pagamento o fatturazione a carico
dell'interessato;
-
quali misure sono adottate
per particolari realtà lavorative nelle quali debba essere rispettato
l'eventuale segreto professionale cui siano tenute specifiche figure
professionali;
-
le prescrizioni interne sulla
sicurezza dei dati e dei sistemi (art. 34 del Codice, nonché
Allegato B), in particolare regole 4, 9, 10 ).
3.3. Informativa
(art. 13 del Codice)
All'onere del datore di lavoro di prefigurare e pubblicizzare una policy interna
rispetto al corretto uso dei mezzi e agli eventuali controlli, si affianca
il dovere di informare comunque gli interessati ai sensi dell'art. 13
del Codice, anche unitamente agli elementi indicati ai punti 3.1. e 3.2..
Rispetto a
eventuali controlli gli interessati hanno infatti il diritto di essere
informati preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti di dati che
possono riguardarli.
Le finalità da
indicare possono essere connesse a specifiche esigenze organizzative,
produttive e di sicurezza del lavoro, quando comportano un trattamento
lecito di dati (art. 4, secondo comma, l. n. 300/1970 );
possono anche riguardare l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
Devono essere
tra l'altro indicate le principali caratteristiche dei trattamenti, nonché
il soggetto o l'unità organizzativa ai quali i lavoratori possono
rivolgersi per esercitare i propri diritti.
4.
Apparecchiature preordinate al controllo a distanza
Con riguardo al
principio secondo cui occorre perseguire finalità determinate, esplicite e
legittime (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), il datore di
lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria
struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se
necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt.
2086, 2087 e 2104 cod. civ. ).
Nell'esercizio
di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la dignità dei
lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di installare "apparecchiature
per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori"
(art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente
comprese strumentazioni hardware e software mirate al
controllo dell'utente di un sistema di comunicazione elettronica.
Il
trattamento dei dati che ne consegue è illecito, a prescindere
dall'illiceità dell'installazione stessa. Ciò, anche quando i singoli
lavoratori ne siano consapevoli.
In particolare
non può ritenersi consentito il trattamento effettuato mediante sistemi hardware
e software preordinati al controllo a distanza, grazie ai quali sia
possibile ricostruire –a volte anche minuziosamente– l'attività di
lavoratori. É il caso, ad esempio:
-
della lettura e della
registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei
relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario
per svolgere il servizio e-mail;
-
della riproduzione ed
eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web
visualizzate dal lavoratore;
-
della lettura e della
registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo
dispositivo;
-
dell'analisi occulta di
computer portatili affidati in uso.
Il
controllo a distanza vietato dalla legge riguarda l'attività lavorativa in
senso stretto e altre condotte personali poste in essere nel luogo di
lavoro. A parte eventuali
responsabilità civili e penali, i dati trattati illecitamente non sono
utilizzabili (art. 11, comma 2, del Codice).
5.
Programmi che consentono controlli "indiretti"
5.1.
Il datore di lavoro, utilizzando
sistemi informativi per esigenze produttive o organizzative (ad es., per
rilevare anomalie o per manutenzioni) o, comunque, quando gli stessi si
rivelano necessari per la sicurezza sul lavoro, può avvalersi
legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art. 4, comma
2), di sistemi che consentono indirettamente un controllo a distanza
(c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un trattamento di dati
personali riferiti o riferibili ai lavoratori. Ciò, anche in presenza
di attività di controllo discontinue.
Il
trattamento di dati che ne consegue può risultare lecito. Resta ferma la
necessità di rispettare le procedure di informazione e di consultazione di
lavoratori e sindacati in relazione all'introduzione o alla modifica di
sistemi automatizzati per la raccolta e l'utilizzazione dei dati ,
nonché in caso di introduzione o di modificazione di procedimenti tecnici
destinati a controllare i movimenti o la produttività dei lavoratori.
5.2. Principio
di necessità
In applicazione del menzionato principio di necessità il datore di
lavoro è chiamato a promuovere ogni opportuna misura, organizzativa e
tecnologica volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri (da preferire
rispetto all'adozione di misure "repressive") e, comunque, a
"minimizzare" l'uso di dati riferibili ai lavoratori (artt. 3,
11, comma 1, lett. d) e 22, commi 3 e 5, del Codice; aut. gen. al
trattamento dei dati sensibili n. 1/2005, punto 4).
Dal
punto di vista organizzativo è quindi opportuno che:
-
si valuti attentamente
l'impatto sui diritti dei lavoratori (prima dell'installazione di
apparecchiature suscettibili di consentire il controllo a distanza e
dell'eventuale trattamento);
-
si individui preventivamente
(anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della
posta elettronica e l'accesso a Internet;
-
si determini quale ubicazione
è riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di un
loro impiego abusivo.
Il datore di
lavoro ha inoltre l'onere di adottare tutte le misure tecnologiche
volte a minimizzare l'uso di dati identificativi (c.d. privacy enhancing
technologies–PETs ). Le misure possono essere differenziate a seconda
della tecnologia impiegata (ad es., posta elettronica o navigazione in
Internet).
a) Internet:
la navigazione web
Il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della
"navigazione" in Internet (consistenti in attività non correlate
alla prestazione lavorativa quali la visione di siti non pertinenti, l'upload o
il download di file, l'uso di servizi di rete con
finalità ludiche o estranee all'attività), deve adottare opportune misure
che possono, così, prevenire controlli successivi sul lavoratore. Tali
controlli, leciti o meno a seconda dei casi, possono determinare il
trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonei a
rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni
politiche, lo stato di salute o la vita sessuale (art. 8 l. n. 300/1970;
artt. 26 e 113 del Codice; Provv. 2 febbraio 2006, cit. ).
In particolare,
il datore di lavoro può adottare una o più delle seguenti misure
opportune, tenendo conto delle peculiarità proprie di ciascuna
organizzazione produttiva e dei diversi profili professionali:
-
individuazione di categorie
di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
-
configurazione di sistemi o
utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni –reputate
inconferenti con l'attività lavorativa– quali l'upload o
l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list)
e/o il download di file o software aventi
particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);
-
trattamento di dati in forma
anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti
mediante loro opportune aggregazioni (ad es., con riguardo ai file
di log riferiti al traffico web, su base collettiva
o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori);
-
eventuale conservazione nel
tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità
organizzative, produttive e di sicurezza.
b) Posta
elettronica
Il contenuto dei
messaggi di posta elettronica –come pure i dati esteriori delle
comunicazioni e i file allegati– riguardano forme di
corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche
costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo
essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle
formazioni sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a
tutela dell'inviolabilità dei segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost.
17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.;
art. 49 Codice dell'amministrazione digitale).
Tuttavia, con
specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel contesto
lavorativo e in ragione della veste esteriore attribuita all'indirizzo di
posta elettronica nei singoli casi, può risultare dubbio se il lavoratore,
in qualità di destinatario o mittente, utilizzi la posta elettronica
operando quale espressione dell'organizzazione datoriale o ne faccia un uso
personale pur operando in una struttura lavorativa.
La mancata
esplicitazione di una policy al riguardo può determinare anche una
legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità
rispetto ad alcune forme di comunicazione.
Tali incertezze
si riverberano sulla qualificazione, in termini di liceità, del
comportamento del datore di lavoro che intenda apprendere il contenuto di
messaggi inviati all'indirizzo di posta elettronica usato dal lavoratore
(posta "in entrata") o di quelli inviati da quest'ultimo (posta
"in uscita").
É quindi
particolarmente opportuno che si adottino accorgimenti anche per prevenire
eventuali trattamenti in violazione dei principi di pertinenza e non
eccedenza. Si tratta di soluzioni che possono risultare utili per
contemperare le esigenze di ordinato svolgimento dell'attività lavorativa
con la prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei
lavoratori, nonché violazioni della disciplina sull'eventuale segretezza
della corrispondenza.
In
questo quadro è opportuno che:
-
il datore di lavoro renda
disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più
lavoratori (ad esempio, info@ente.it, ufficiovendite@ente.it, ufficioreclami@società.com,
urp@ente.it, etc.), eventualmente affiancandoli a quelli individuali
(ad esempio, m.rossi@ente.it, rossi@società.com, mario.rossi@società.it);
-
il datore di lavoro valuti la
possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo
destinato ad uso privato del lavoratore;
-
il datore di lavoro metta a
disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema,
di agevole utilizzo, che consentano di inviare automaticamente, in
caso di assenze (ad es., per ferie o attività di lavoro fuori sede),
messaggi di risposta contenenti le "coordinate" (anche
elettroniche o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalità
di contatto della struttura. É parimenti opportuno prescrivere ai
lavoratori di avvalersi di tali modalità, prevenendo così l'apertura
della posta elettronica. In caso di eventuali assenze non
programmate (ad es., per malattia), qualora il lavoratore non possa
attivare la procedura descritta (anche avvalendosi di servizi webmail),
il titolare del trattamento, perdurando l'assenza oltre un determinato
limite temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia
necessario e mediante personale appositamente incaricato (ad es.,
l'amministratore di sistema oppure, se presente, un incaricato
aziendale per la protezione dei dati), l'attivazione di un analogo
accorgimento, avvertendo gli interessati;
-
in previsione della
possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per
improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, si debba
conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica,
l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore
(fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al
titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento
dell'attività lavorativa. A cura del titolare del trattamento, di
tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il
lavoratore interessato alla prima occasione utile;
-
i messaggi di posta
elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel quale sia
dichiarata l'eventuale natura non personale dei messaggi stessi,
precisando se le risposte potranno essere conosciute
nell'organizzazione di appartenenza del mittente e con eventuale
rinvio alla predetta policy datoriale.
6. Pertinenza
e non eccedenza
6.1. Graduazione
dei controlli
Nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici deve
essere evitata un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà
fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o
inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata.
L'eventuale
controllo è lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non
eccedenza.
Nel caso in cui
un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato impedito con
preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro può adottare eventuali
misure che consentano la verifica di comportamenti anomali.
Deve essere per
quanto possibile preferito un controllo preliminare su dati aggregati,
riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree.
Il controllo
anonimo può concludersi con un avviso generalizzato relativo ad un rilevato
utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad attenersi
scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. L'avviso può
essere circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in cui è
stata rilevata l'anomalia. In assenza di successive anomalie non è di
regola giustificato effettuare controlli su base individuale.
Va esclusa
l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati.
6.2. Conservazione
I sistemi software devono essere programmati e configurati in
modo da cancellare periodicamente ed automaticamente (attraverso procedure
di sovraregistrazione come, ad esempio, la cd. rotazione dei log file
) i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico
telematico, la cui conservazione non sia necessaria.
In assenza di particolari esigenze tecniche o di sicurezza, la conservazione
temporanea dei dati relativi all'uso degli strumenti elettronici deve essere
giustificata da una finalità specifica e comprovata e limitata al tempo
necessario –e predeterminato– a raggiungerla (v. art. 11, comma 1,
lett. e), del Codice ).
Un eventuale
prolungamento dei tempi di conservazione va valutato come eccezionale e può
aver luogo solo in relazione:
-
ad esigenze tecniche o di
sicurezza del tutto particolari;
-
all'indispensabilità del
dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
-
all'obbligo di custodire o
consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta
dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
In
questi casi, il trattamento dei dati personali (tenendo conto, con riguardo
ai dati sensibili, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
generali nn. 1/2005 e
5/2005 adottate dal Garante)
deve essere limitato alle sole informazioni indispensabili per perseguire
finalità preventivamente determinate ed essere effettuato con logiche e
forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e
finalità già esplicitati.
7.
Presupposti di liceità del trattamento: bilanciamento di interessi
7.1. Datori
di lavoro privati
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, se ricorrono i
presupposti sopra indicati (v., in particolare, art. 4, secondo comma,
dello Statuto ), possono effettuare lecitamente il trattamento dei
dati personali diversi da quelli sensibili.
Ciò, può
avvenire:
a) se
ricorrono gli estremi del legittimo esercizio di un diritto in sede
giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f) del Codice );
b) in caso di valida manifestazione di un libero consenso;
c) anche in assenza del consenso, ma per effetto del presente
provvedimento che individua un legittimo interesse al trattamento in
applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di interessi (art.
24, comma 1, lett. g), del Codice ).
Per tale
bilanciamento si è tenuto conto delle garanzie che lo Statuto prevede per
il controllo "indiretto" a distanza presupponendo non il consenso
degli interessati, ma un accordo con le rappresentanze sindacali (o, in
difetto, l'autorizzazione di un organo periferico dell'amministrazione del
lavoro).
L'eventuale
trattamento di dati sensibili è consentito con il consenso degli
interessati o, senza il consenso, nei casi previsti dal Codice (in
particolare, esercizio di un diritto in sede giudiziaria, salvaguardia della
vita o incolumità fisica; specifici obblighi di legge anche in caso di
indagine giudiziaria: art. 26).
7.2. Datori
di lavoro pubblici
Per quanto riguarda i soggetti pubblici restano fermi i differenti
presupposti previsti dal Codice a seconda della natura dei dati, sensibili o
meno (artt. 18-22 e 112 ).
In tutti i casi
predetti resta impregiudicata la facoltà del lavoratore di opporsi al
trattamento per motivi legittimi (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice
).
8. Individuazione
dei soggetti preposti
Il datore di
lavoro può ritenere utile la designazione (facoltativa), specie in
strutture articolate, di uno o più responsabili del trattamento cui
impartire precise istruzioni sul tipo di controlli ammessi e sulle relative
modalità (art. 29 del Codice ).
Nel caso di
eventuali interventi per esigenze di manutenzione del sistema, va posta
opportuna cura nel prevenire l'accesso a dati personali presenti in cartelle
o spazi di memoria assegnati a dipendenti.
Resta fermo
l'obbligo dei soggetti preposti al connesso trattamento dei dati (in
particolare, gli incaricati della manutenzione) di svolgere solo operazioni
strettamente necessarie al perseguimento delle relative finalità, senza
realizzare attività di controllo a distanza, anche di propria iniziativa.
Resta
parimenti ferma la necessità che, nell'individuare regole di condotta dei
soggetti che operano quali amministratori di sistema o figure analoghe cui
siano rimesse operazioni connesse al regolare funzionamento dei sistemi, sia
svolta un'attività formativa sui profili tecnico-gestionali e di sicurezza
delle reti, sui principi di protezione dei dati personali e sul segreto
nelle comunicazioni (cfr. Allegato
B) al Codice, regola
n. 19.6; Parere n. 8/2001 cit., punto 9).
TUTTO
CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1) prescrive
ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lett. c), del Codice, di adottare la misura necessaria a garanzia degli
interessati, nei termini di cui in motivazione, riguardante l'onere di
specificare le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete
Internet da parte dei lavoratori (punto 3.1.), indicando chiaramente le
modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura
e con quali modalità vengano effettuati controlli;
2) indica
inoltre, ai medesimi datori di lavoro, le seguenti linee guida a garanzia
degli interessati, nei termini di cui in motivazione, per ciò che
riguarda:
a) l'adozione
e la pubblicizzazione di un disciplinare interno (punto 3.2.);
b) l'adozione
di misure di tipo organizzativo (punto 5.2.) affinché, segnatamente:
-
si proceda ad un'attenta
valutazione dell'impatto sui diritti dei lavoratori;
-
si individui
preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è
accordato l'utilizzo della posta elettronica e dell'accesso a
Internet;
-
si individui quale
ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il
rischio di impieghi abusivi;
c) l'adozione
di misure di tipo tecnologico, e segnatamente:
I. rispetto
alla "navigazione" in Internet (punto 5.2., a):
-
l'individuazione di
categorie di siti considerati correlati o non correlati con la
prestazione lavorativa;
-
la configurazione di
sistemi o l'utilizzo di filtri che prevengano determinate
operazioni;
-
il trattamento di dati
in forma anonima o tale da precludere l'immediata
identificazione degli utenti mediante opportune aggregazioni;
-
l'eventuale
conservazione di dati per il tempo strettamente limitato al
perseguimento di finalità organizzative, produttive e di
sicurezza;
-
la graduazione dei
controlli (punto 6.1.);
II. rispetto
all'utilizzo della posta elettronica (punto 5.2., b):
-
la messa a disposizione
di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori,
eventualmente affiancandoli a quelli individuali;
-
l'eventuale
attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato ad
uso privato;
-
la messa a disposizione
di ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione, di
apposite funzionalità di sistema che consentano di inviare
automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di
risposta che contengano le "coordinate" di altro
soggetto o altre utili modalità di contatto dell'istituzione
presso la quale opera il lavoratore assente;
-
consentire che, qualora
si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta
elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per
improrogabili necessità legate all'attività lavorativa,
l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore
(fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare
al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo
svolgimento dell'attività lavorativa. Di tale attività
dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il
lavoratore interessato alla prima occasione utile;
-
l'inserzione nei
messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia
dichiarata l'eventuale natura non personale del messaggio e sia
specificato se le risposte potranno essere conosciute
nell'organizzazione di appartenenza del mittente;
-
la graduazione dei
controlli (punto 6.1.);
3) vieta ai datori di lavoro
privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice,
di effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware
e software che mirano al controllo a distanza di lavoratori
(punto 4), svolti in particolare mediante:
a) la
lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica
ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente
necessario per svolgere il servizio e-mail;
b) la
riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web
visualizzate dal lavoratore;
c) la
lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o
analogo dispositivo;
d) l'analisi
occulta di computer portatili affidati in uso;
4) individua,
ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, nei termini di cui
in motivazione (punto 7), i casi nei quali il trattamento dei dati
personali di natura non sensibile possono essere effettuati per perseguire
un legittimo interesse del datore di lavoro anche senza il consenso degli
interessati;
5) dispone che
copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della
giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi
dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Roma,
1° marzo 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO
GENERALE
Buttarelli
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