fonte: pmi.it
Con l’interpello
n. 2/2010, il Ministero
del Lavoro ha ritenuto legittimo
il controllo sul lavoro con
l’utilizzo di registrazioni
anonime, offrendo così una via d’uscita alle inconciliabili
esigenze aziendali (il monitoraggio dell’attività aziendale) e di tutela
dei lavoratori (divieto di controllo sul lavoro).
I
controlli possono essere eseguiti direttamente dal datore di lavoro o,
nelle aziende di maggiori dimensioni, dal personale
gerarchicamente preposto o
ancora per mezzo di personale
appositamente preposto o
attraverso mezzi
specifici.
In
tal senso si osserva che le guardie
giurate possono
essere impiegate esclusivamente per scopi di tutela
del patrimonio aziendale: pertanto, non possono contestare
ai lavoratori azioni
o fatti diversi da quelli che hanno attinenza con la finalità della loro
attività, ossia di tutela del patrimonio aziendale; inoltre, non
possono accedere in locali dove si svolge l’attività lavorativa
durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per
specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di tutela del patrimonio
aziendale
Con
l’interpello n. 2/2010 il Ministero del lavoro ha affermato che non
ci sono vincoli alle
registrazioni delle chiamate
telefoniche dalle
postazioni di lavoro, quando le stesse non permettono di risalire al nominativo
del lavoratore perché,
in tal caso, non viene a realizzarsi alcuna possibilità di controllo
a distanza dei
lavoratori e, dunque, non si applicano le restrizioni previste dallo Statuto
dei lavoratori.
Il
chiarimento è arrivato in risposta a un quesito di Confindustria che
aveva chiesto parere sull’applicabilità o meno dell’articolo 4 della
Statuto dei lavoratori all’ipotesi di installazione da parte di
un’impresa di telecomunicazioni di un sistema di controllo «in grado
di effettuare registrazioni audio di chiamate in uscita e in entrata».
Un sistema attraverso il quale l’impresa effettua
monitoraggi a
campione della qualità dei processi e dei servizi di assistenza alla
clientela, senza tuttavia avere la possibilità di individuare né
l’operatore né i clienti coinvolti nella conversazione registrata.
Secondo il ministero nell’ipotesi indicata da Confindustria non trova
applicazione la disciplina dello Statuto dei lavoratori sul «controllo a
distanza» dei lavoratori, perché sussistono adeguate
cautele che non
consentono di risalire all’identità del lavoratore.
Infatti,
il sistema di
registrazione prevede
che le voci dei clienti e degli operatori vengano criptate in
fase di registrazione, in maniera tale da non
essere riconoscibili e
riconducibili all’identità del singolo operatore e cliente; inoltre, i
primi secondi di conversazione vengono eliminati con conseguente
impossibilità di ascoltare il nome dell’operatore; ancora il sistema di
monitoraggio non fornisce report
d’informazione sul
singolo operatore, non vengono tracciati né il nome dell’operatore, né
alcun altro dato che possa condurre alla sua identificazione e, infine,
l’accesso ai dati registrati è rigorosamente tracciabile e limitato ai
soggetti autorizzati rispetto alle finalità di monitoraggio.
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