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Visita medica e studente - 19 aprile 2010 | Ultimi articoli | ||||||||||
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Parere
in merito all’obbligo di visita medica per studenti interessati da
percorsi formativi in alternanza scuola/lavoro ed in tirocini formativi
di orientamento. La
Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia volge un quesito
in merito alla corretta applicazione della normativa relativa
all’obbligo di sorveglianza sanitaria a cui sottoporre gli studenti in
occasione di tirocini formativi presso un’impresa “ospitante”. Il
quesito volge a chiarire su cui ricade l’obbligo (quindi
l’individuazione del soggetto in capo), di tutela psicofisica dello
studente, se vada quindi individuato nella scuola professionale oppure
nell’impresa presso la quale si svolge la prestazione lavorativa a
scopo didattico/formativo. Il
Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse
Umane, su impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia,
si è espressa con una nota n.1650 del 04/11/2002 riportante i seguenti
chiarimenti inequivoci: -
in nessun caso lo studente minorenne acquista la qualifica
giuridica di “lavoratore minore” ai sensi e per gli effetti di cui
alla legge n. 977/67 e succ. modifiche: infatti, il campo di
applicazione della legge n. 977/67, così come modificata dai DD.Lgss.
n. 345/99 e n. 262/00, considera esclusivamente “i minori di diciotto
anni, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale,
disciplinato dalle norme vigenti”, contemplandosi quindi tutti i
rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali
tra cui l’apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro
a domicilio, ecc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli
studenti quand’anche partecipanti a corsi formativi che richiedono
l’applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all’Istituto
scolastico. -
gli studenti partecipanti ai corsi di istruzione scolastica
che prevedono un periodo lavorativo presso un’impresa “ospitante”,
sono equiparati ai lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 4 e 21 del D. Lgs.626/1994. La
normativa attuale di riferimento, il D.Lgs. n.81/2008 (nella sua
ultima versione con le modifiche di cui al D.Lgs. n. 106/2009), nulla
abbia innovato intervenendo a regolare la materia della sicurezza sui
luoghi di lavoro. Infatti, l’art. 2 prescrive che, ai fini ed agli
effetti delle disposizioni di cui al decreto medesimo, si debba, tra
l’altro, intendere per lavoratore: ”persona che … svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, … ”;
ma anche “..il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24
giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro o … ” ed ancora “l’allievo
degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi
di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente
ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle
strumentazioni o alle apparecchiature in questione”. In
concreto all’obbligo di sorveglianza sanitaria, possiamo distinguere
due casi: Possiamo
quindi dedurre, dal secondo caso, che l’obbligo di tutela ricada
solamente sull’impresa ospitante che dovrà sottoporre lo
studente a sorveglianza sanitaria, in coerenza con gli esiti della
valutazione dei rischi dell’impresa e/o dei rischi specifici di cui al
Titolo I, capo IV del D.Lgs.626/04 (riportato anche nel nuovo
D.Lgs.81/08) ai quali il minore può essere sottoposto durante la sua
prestazione lavorativa di natura formativa e didattica. L’idoneità
sanitaria sarà quindi certificata dal medico competente dell’impresa
nel rispetto dell’art.41 del D.Lgs.81/08. Nel
primo caso, invece, l’obbligo di tutela di sorveglianza sanitaria
(qualora sussista quale esito della valutazione dei rischi) ricade sia
sul Dirigente scolastico in qualità di “datore di lavoro”, che
sull’imprenditore che “ospita” lo studente. Per
non porre gravami eccessivi sulle aziende ospitanti (che potrebbero
comportare una riduzione delle imprese disponibili ad ospitare
studenti), si ritiene di suggerire un’interpretazione sostanziale e
coordinata dei dettati normativi che renda più agevole l’ottemperanza
a quest’obbligo. Vengono,
quindi, fornite le seguenti note al fine di agevolare questo servizio: 1)
Ricognizione preliminare dei soggetti disponibili ad assumere la
veste di “impresa ospitante”, da effettuarsi con congruo anticipo
rispetto alla data di inizio dei tirocini; detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione di una ella convezione tra scuola e impresa ospitante. |
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