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Dal
Dlgs 276/2003 (Titolo VII) i lavori “a progetto” sono qualificati come
“rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, personale e senza
vincolo di subordinazione, riconducibili a uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del coordinatore con la organizzazione del committente e indipendentemente
dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”. Le
co.co.pro rimangono tutt’ora la forma di lavoro più ibrida e mediana
tra il lavoro autonomo e quello subordinato. Sebbene la legge-delega n.
30/2003 abbia indicato l’esigenza di individuare specifiche “tutele
fondamentali” per la dignità e la sicurezza dei collaboratori, la
disciplina prevenzionistica del lavoratore a progetto appare ancora priva
di un’efficacia sostanziale. Le difficoltà applicative dell’articolo
66, comma 4 del Dlgs 276/2003 sono state evidenziate anche dalla Circolare
del ministero del Lavoro (n.1 dell’8 Gennaio 2004). L’indicazione del
ministero che il Tu della sicurezza del lavoro sarebbe stata l’utile
occasione “per un adattamento dei principi generali di tutela
prevenzionistica alle oggettive peculiarità del lavoro a progetto” è
stata però vanificata dallo scadere della delega legislativa.
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La
sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 626/94 nell'ambito del contratto di
lavoro interinale (28.02.05)
La
sicurezza sui luoghi di lavoro e il lavoro notturno (16.03.05)
Formazione
ed informazione nei rapporti di lavoro atipici e flessibili (19.04.05)
La
violazione dell’orario di lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro
(17.05.05)
Medico
del lavoro ed inserimento dei soggetti disabili (14.06.05)
La
sicurezza nel lavoro intermittente: gli ultimi chiarimenti del Ministero
(11.07.05)
Contratto
di somministrazione e sicurezza nei luoghi di lavoro (31.08.05)
Contratto
di inserimento e sicurezza sui luoghi di lavoro (18.10.05)
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