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Interessi
moratori automatici nelle transazioni commerciali
In attuazione della direttiva comunitaria 29 giugno 2000/35/CE, il
decreto legislativo 231/2002, ha introdotto nel nostro ordinamento, una
sorta di tutela in favore della parte che, negli scambi commerciali,
viene considerata contrattualmente più debole, e questo attraverso il
riconoscimento, ex-lege, degli interessi di mora.
Innanzitutto, è opportuno precisare che il presente decreto trova
applicazione limitatamente ai pagamenti effettuati a titolo di
corrispettivo in una transazione commerciale. Secondo le indicazioni
del legislatore comunitario, per tale deve intendersi qualsiasi
contratto tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,
che comporti la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il
pagamento di un prezzo.
Sono
esclusi
dai rapporti oggetto del provvedimento i debiti oggetto di procedure
concorsuali aperte a carico del debitore, le richieste di interessi
inferiori a 5 euro, nonché i pagamenti effettuati a titolo di
risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da
un assicuratore. Il provvedimento, inoltre, non si applica ai contratti
con i consumatori, nonché ai contratti conclusi prima dell’8 agosto
2002.
Il campo di applicazione del predetto provvedimento, quindi, è limitato
ai contratti che prevedono, quale prestazione principale del debitore,
il pagamento di somme di denaro. Per l’adempimento della stessa, ed è
questa la novità normativa, è concesso al debitore il termine, legale,
di trenta giorni; il cui dies a quo è fissato alla data di ricevimento
della fattura ovvero di una richiesta di pagamento di contenuto
equivalente.
Nell’ipotesi in cui la fattura non abbia data certa, il termine
inizierà a decorrere dal ricevimento della merce o della prestazione;
analoga considerazione va fatta qualora la fattura sia anteriore alla
data di ricevimento della merce o della prestazione. Scaduto tale
termine, gli interessi moratori cominciano a decorrere automaticamente,
senza necessità di alcuna intimazione scritta.
Il principio di automaticità della decorrenza degli interessi è
stabilito dall’art. 4 del Dlgs 231/2002, il quale prevede, altresì,
nel rispetto del principio della libertà contrattuale, la possibilità
che le parti possano accordarsi diversamente in ordine alla data di
scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto
medesimo (termini contrattuali). La violazione dei termini
contrattuali è sanzionata con la decorrenza degli interessi dal giorno
successivo alla data di scadenza del pagamento ovvero, per i contratti
di durata, dalla fine del periodo di pagamento.
Gli ultimi due commi dell’art. 4 prevedono una disciplina
leggermente differente in merito ai termini per
il pagamento dei corrispettivi, in relazione ai contratti aventi ad
oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili.
Infatti,
il pagamento deve essere effettuato entro il termine legale di 60 giorni
dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi
moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza
del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato,
rispetto ai parametri fissati dall’art. 5, del quale tratteremo
successivamente, di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
E’ d’uopo evidenziare, altresì, che la normativa in esame prevede,
sempre con riferimento alla categoria delle transazioni appena indicata,
la possibilità che le parti stabiliscano un termine superiore rispetto
a quello legale di 60 giorni, a condizione che le diverse pattuizioni
siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati
nell’ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività
produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione
per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Ovviamente, la validità di un accordo in deroga tra le parti,
sia con riferimento alla determinazione della data di pagamento che alla
fissazione del saggio degli interessi, presuppone il non abuso della
libertà contrattuale in danno al creditore. Infatti, il nostro
legislatore sanziona con la nullità l’accordo che, se considerate la
corretta prassi commerciale, la natura della merce o dei servizi oggetto
del contratto, la condizione dei contraenti e i relativi rapporti
commerciali, nonché ogni altra circostanza del caso, risulti gravemente
iniquo in danno del creditore.
Qualora il debitore non dimostri di non essere responsabile del
ritardato pagamento, al creditore spetta, salva la prova del
danno ulteriore, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ.,
altresì, il risarcimento in misura ragionevole, per tutti i costi di
recupero sostenuti a causa del ritardo.
L’art. 5 del presente decreto, poi, si occupa dell’aspetto più
pratico della tematica in oggetto, ossia della determinazione del
saggio degli interessi di mora a favore del creditore. Infatti, tale
indice viene individuato in misura pari al tasso di riferimento della
Banca Centrale Europea, aumentato di sette punti percentuali.
Anche a tal proposito, in conformità alla direttiva che si recepisce,
è fatta salva la possibilità per le parti di disporre diversamente
sulla misura degli interessi, attenendosi ad una soglia più bassa o più
alta, sempre nel rispetto della libertà contrattuale.
Per comodità si evidenzia, in base al contenuto del comunicato del
Ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del
10 febbraio 2003, che il saggio d’interesse, al netto della
maggiorazione dei sette punti previsti, è pari al 3,35% per il semestre
1° luglio-31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1° gennaio-30
giugno 2003.
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