Blog – Frareg https://www.frareg.com/it/ Wed, 27 Mar 2024 11:47:25 +0000 it-IT hourly 1 MUD 2024: Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale https://www.frareg.com/it/ambiente/mud-2024-il-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale/ Tue, 12 Mar 2024 11:24:33 +0000 https://www.frareg.com/?p=46139 Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, comunemente noto come MUD, rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione e il monitoraggio delle attività impattanti. L’edizione del MUD per l’anno 2024 testimonia l’impegno continuo nel promuovere la sostenibilità e la tutela dell’ecosistema. Il MUD sottolinea l’importanza di una gestione responsabile delle risorse e la consapevolezza ambientale per […]

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Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, comunemente noto come MUD, rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione e il monitoraggio delle attività impattanti. L’edizione del MUD per l’anno 2024 testimonia l’impegno continuo nel promuovere la sostenibilità e la tutela dell’ecosistema. Il MUD sottolinea l’importanza di una gestione responsabile delle risorse e la consapevolezza ambientale per tutte le imprese.

Cos’è il MUD

Il MUD è un documento attraverso il quale le imprese devono dichiarare le proprie attività, emissioni, scarichi, e rifiuti prodotti nell’ambito delle loro operazioni. Questo strumento è cruciale per il controllo e la gestione degli impatti ambientali, consentendo alle autorità di monitorare e regolamentare l’impatto delle attività industriali e commerciali.

Novità del MUD 2024

Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 26 gennaio 2024, che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2024, da utilizzare per le dichiarazioni relative al 2023.
In ottemperanza all’articolo 6 della Legge n. 70 del 25 gennaio 1994, il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è stabilito in centoventi giorni dalla data di pubblicazione.
Pertanto, la presentazione del MUD dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2024, in considerazione del fatto che tale data coincide con un giorno festivo la scadenza viene prorogata automaticamente al 1 luglio 2024.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è incaricato della pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per il 2024. Per presa visione si rimanda all’allegato al seguente articolo [clicca per scoprire le novità per la Dichiarazione 2024].

Obblighi delle Imprese

Le imprese sono tenute a compilare il MUD in modo accurato e tempestivo, fornendo dettagli riguardanti la propria produzione, le emissioni, i rifiuti generati e le azioni intraprese per mitigare l’impatto ambientale.
Devono presentare la dichiarazione MUD:
• imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi;
• i produttori iniziali che effettuano anche operazioni di raccolta e trasporto in conto proprio dei propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg o 30 litri al giorno (in quanto trasportatori)
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, recupero e smaltimento di rifiuti, trattamento / depurazione delle acque, abbattimento di fumi
• impianti di recupero e smaltimento rifiuti
• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
• intermediari e commercianti rifiuti senza detenzione;
• comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane;
• produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento;
• consorzi di gestione imballaggi;
• soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza, comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00; oltre tale termine viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile fra € 2.000,00 ad € 10.000,00 in tutti i casi di dichiarazione omessa, incompleta o inesatta.

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Accesso amministrativo e Diritto di accesso ai dati personali ex art. 15 del GDPR https://www.frareg.com/it/legge-sulla-privacy/accesso-amministrativo-e-diritto-di-accesso-ai-dati-personali-ex-art-15-del-gdpr/ Thu, 07 Mar 2024 13:35:39 +0000 https://www.frareg.com/?p=46107 Il diritto di accesso assume delle declinazioni diverse, a seconda del campo di applicazione e dell’oggetto della richiesta. Nell’ambito delle discipline vigenti in materia, molto importante è l’accesso amministrativo nelle sue varie articolazioni. Tale accesso è finalizzato a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, consentendo infatti la conoscibilità più o meno generalizzata degli atti detenuti dalle […]

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Il diritto di accesso assume delle declinazioni diverse, a seconda del campo di applicazione e dell’oggetto della richiesta.

Nell’ambito delle discipline vigenti in materia, molto importante è l’accesso amministrativo nelle sue varie articolazioni. Tale accesso è finalizzato a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, consentendo infatti la conoscibilità più o meno generalizzata degli atti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Ad oggi, coesistono nel nostro ordinamento giuridico tre tipi di accesso ai documenti della pubblica amministrazione:
a) L’accesso “documentale/ordinario/tradizionale” (ex legge 241/90) collegato alle specifiche esigenze del richiedente e caratterizzato dalla connotazione strumentale agli interessi individuali dell’istante, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini, che legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo;

(Esempio: Si necessita di un documento specifico per difendersi in giudizio)

 b) L’accesso civico “semplice”(decreto legislativo n. 33/2013) imperniato sugli obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione e sulla legittimazione di ogni cittadino a richiederne l’adempimento;

(EsempioA seguito della mancata pubblicazione di un atto, si richiede all’ente di porvi rimedio)

 c) L’Accesso generalizzato: “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.

(Esempio: E’ quando si richiede di accedere a un qualsiasi atto nell’Amministrazione Pubblica anche senza motivazione)

 La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati, che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.

Chi è competente a ricevere e gestire le istanze di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato nell’ambito delle PA?

In base all’art. 5, comma 3, del d. lgs. 33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso decreto.

 

Sebbene anche il diritto di accesso amministrativo possa porre dei problemi in termini di riservatezza, in quanto i documenti o gli atti di cui si richiede l’accesso posso (anche) contenere dati personali dei soggetti interessati dagli stessi e che, dunque, necessitano di adeguate cautele, diverse sono le caratteristiche del diritto di accesso ai dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).

Tale Regolamento, infatti, agli artt. 15 e seguenti, riconosce agli interessati – ossia ai soggetti cui appartengono i dati personali oggetto del trattamento – una serie di diritti e prerogative nei confronti del c.d. Titolare del trattamento – ossia la “persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.

In particolare, l’art. 15 citato prevede che “l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

  1. le finalità del trattamento;
  2. le categorie di dati personali in questione;
  3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  5. l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  6. il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;”
  7. (…)

Il titolare del trattamento, in caso di richieste in tal senso, ha l’obbligo di fornire un riscontro all’interessato (entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza estensibili di ulteriori 60 giorni in casi particolari) fornendo una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.

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Colloquio del personale e rispetto della privacy https://www.frareg.com/it/legge-sulla-privacy/colloquio-del-personale-e-rispetto-della-privacy/ Thu, 07 Mar 2024 13:31:22 +0000 https://www.frareg.com/?p=46101 L’11 gennaio 2024 il Garante della privacy ha approvato il Codice di condotta per il settore delle APL (Agenzie per il Lavoro) promosso da Asso Lavoro e redatto secondo quanto prescritto dagli artt. 40 e 41 del Regolamento UE 679/2016. Il codice di condotta[1] è rivolto alle agenzie, autorizzate dall’Agenzia nazionale delle politiche attive del […]

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L’11 gennaio 2024 il Garante della privacy ha approvato il Codice di condotta per il settore delle APL (Agenzie per il Lavoro) promosso da Asso Lavoro e redatto secondo quanto prescritto dagli artt. 40 e 41 del Regolamento UE 679/2016. Il codice di condotta[1] è rivolto alle agenzie, autorizzate dall’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal), che svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale nonché mediazione tra domande e offerta di lavoro.

Il Codice, oltre a definire con più chiarezza i ruoli privacy nei rapporti tra Agenzie del lavoro e loro clienti e/o utilizzatori, introduce alcune significative previsioni a tutela dei candidati a posizione lavorative al fine di evitare possibili discriminazioni all’accesso al mercato.

Senza pretesa di esaustività cerchiamo quindi di analizzare le previsioni maggiormente significative evidenziando fin da subito che le Agenzie per il lavoro, aderenti al Codice, dovranno trattare soli i dati personali strettamente necessari all’instaurazione del rapporto di lavoro.  

Pertanto, non potranno essere oggetto di indagine le opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori (in conformità a quanto disposto anche dall’art. 8 Legge n.300/1970 c.d. Statuto dei lavoratori) né effettuare preselezioni sulla base delle informazioni che riguardano stato matrimoniale e/o gravidanza, precedente retribuzione lavorativa, nemmeno in caso di consenso prestato dai candidati stessi. Tale previsione si coordina pertanto con quanto previsto anche dall’art. 10 del D. Lgs n.276/2003.

Inoltre, nella fase che precede l’assunzione è fatto divieto alle Agenzie di reperire informazioni sui candidati attraverso la consultazione dei loro profili social destinati alla comunicazione interpersonale. Il divieto vale solo per quei profili social che per loro stessa natura e vocazione si usano nel tempo libero (come Facebook e Instagram) mentre, diversamente, non vale per gli altri profili social di natura professionale come Linkedin.

Si fa riferimento in questo caso, infatti, a quei social network attraverso cui gli utenti condividono e scambiano informazioni relative alle attitudini professionali, ai percorsi di studio e di formazione, all’attività lavorativa svolta, alle esperienze professionali e alla carriera. Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, la consultazione delle informazioni ivi riportate deve sempre essere limitata alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta in ordine alla posizione lavorativa aperta.

Altra previsione particolarmente importante riguarda il divieto in capo alle Agenzie di poter comunicare informazioni sui candidati, come ad esempio referenze professionali presso precedenti datori di lavoro, ai propri clienti per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale. Tale comunicazione, infatti, può avvenire solo previa autorizzazione esplicita del candidato e con modalità riservate.  

Allo stesso modo le APL non potranno richiedere e/o trattare informazioni inerenti ai precedenti illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che abbiano coinvolto il candidato, ferme le ipotesi in cui ciò sia necessario in base ad una disposizione di legge.

Il Codice di condotta in esame si occupa anche di definire le linee guida da seguire in caso di decisione basate su un trattamento automatizzato[2]. Nella specie viene stabilito che:

  • le APL possono effettuare trattamenti totalmente automatizzati nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle proprie attività;
  • è necessario il previo consenso esplicito dell’interessato;
  • è imprescindibile effettuare una valutazione di impatto (c.d. DPIA) ex art. 35 del GDPR prima di effettuare tale trattamento.

In tale ipotesi, a garanzia del principio di trasparenza di cui al Regolamento europeo, le Agenzie dovranno fornire agli interessati:

  • indicazioni sulle forme di accesso ai dati personali;
  • diritto di ottenere l’intervento umano da parte del Titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione;
  • informazioni chiare e precise sui meccanismi posti alla base del processo di automatizzazione;
  • informazioni circa le valutazioni periodiche che vengono realizzate al fine di verificare l’affidabilità dello strumento automatizzato impiegato. Tali verifiche possono avere ad oggetto anche la conformità alle disposizioni in materia di divieto di discriminazione.

Al fine poi di rendere omogenea e conforme alle prescrizioni contenute nel GDPR l’attività delle Agenzie, soprattutto in tema di informative (ex art. 13-14) da fornire ai candidati, il Codice di condotta approvato contiene al suo interno anche due allegati/modelli indicanti gli elementi essenziali da inserire nelle informative[3] di cui sopra e nel Registro trattamenti[4].

[1]https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Assolavoro+Codice+di+condotta+per+il+settore+delle+APL.pdf/7e5a388b-b21f-261a-2e77-47aaf4182b45?version=1.0
[2] Rientrano in tale ambito le decisioni finali di un processo che siano preso in maniera completamente automatizzata ( e quindi senza l’intervento umano) mediante l’utilizzo di algoritmi – fattori di calcolo matematici e processi statistici – applicati ad un insieme di dati personali di partenza riconducibili all’interessato.
[3] https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983568
[4] https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983557

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Patente a Punti nei Cantieri Edili e nell’Edilizia https://www.frareg.com/it/sicurezza-sul-lavoro/patente-a-punti-nei-cantieri/ Tue, 05 Mar 2024 19:08:58 +0000 https://www.frareg.com/?p=46095 La Patente a Punti nei Cantieri: Analisi del Decreto-legge Il panorama normativo italiano si arricchisce di una nuova disposizione con la pubblicazione del decreto-legge n. 19/2024, apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024. Questo decreto introduce importanti modifiche al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili, proponendo un […]

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La Patente a Punti nei Cantieri: Analisi del Decreto-legge

Il panorama normativo italiano si arricchisce di una nuova disposizione con la pubblicazione del decreto-legge n. 19/2024, apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024. Questo decreto introduce importanti modifiche al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili, proponendo un approccio innovativo attraverso l’implementazione di una “patente a punti” o “patente a crediti”.

La Patente a Punti: Una Rivoluzione per Cantieri edili

Il cuore della riforma è l’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, intitolato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), dovranno possedere la nuova “patente”, rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Requisiti per l’ottenimento della Patente

Il responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente deve soddisfare alcuni requisiti, tra cui l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, l’adempimento degli obblighi formativi previsti, il possesso di documenti di regolarità contributiva e fiscale, oltre al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La patente è inizialmente dotata di trenta crediti, consentendo l’operatività nei cantieri con almeno quindici crediti.

Decurtazioni e Sanzioni

Il sistema a punti prevede decurtazioni in caso di violazioni. Accertamenti sulle violazioni indicate nell’Allegato I comportano una decurtazione di dieci crediti, mentre violazioni con rischio per i lavoratori indicati nell’Allegato XI portano a una penalizzazione di sette crediti. Diverse sanzioni sono previste in caso di incidenti gravi sul luogo di lavoro.

Sospensione della Patente

In caso di infortuni mortali o con conseguenze permanenti, la patente può essere sospesa cautelativamente per un massimo di dodici mesi. La competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri e le procedure di questa sospensione.

Recupero dei Crediti

La possibilità di recuperare crediti è prevista attraverso la frequenza di corsi formativi. Ciascun corso consente di recuperare cinque crediti, fino a un massimo di quindici. Dopo due anni dall’accertamento, la patente può essere incrementata di un credito per ogni anno successivo al secondo, fino a un massimo di dieci crediti.

Sanzioni e Esclusioni

Il mancato possesso della patente o un punteggio inferiore a quindici crediti comporta sanzioni amministrative da euro 6.000 ad euro 12.000. Queste sanzioni sono applicate anche all’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per sei mesi.

Monitoraggio e Estensione delle Disposizioni

Le informazioni relative alla patente sono registrate in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali definirà le modalità di richiesta e i contenuti informativi della patente. Le disposizioni possono essere estese ad altri settori di attività tramite decreto ministeriale, in base agli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Conclusioni

Il decreto-legge n. 19/2024 rappresenta un passo significativo nella sicurezza e qualificazione dei cantieri edili in Italia. L’introduzione della patente a punti crea un sistema più rigoroso, promuovendo la formazione continua e punendo efficacemente le violazioni. Resta da vedere come questa innovativa disposizione influenzerà il settore edile nel corso del tempo, ma sicuramente segna un’impronta importante nell’evoluzione normativa del paese.

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Il Testo Unico Ambientale: l’evoluzione dal 2006 ad oggi https://www.frareg.com/it/ambiente/il-testo-unico-ambientale-levoluzione-dal-2006-ad-oggi/ Tue, 05 Mar 2024 18:59:45 +0000 https://www.frareg.com/?p=46083 Premessa ll Decreto Legislativo 152/2006, noto come Testo Unico Ambientale (TUA), è il risultato di un’evoluzione legislativa che inizia con la legge Merli del 1976. Questo decreto, adottato nel 2006, stabilisce principi fondamentali per la tutela dell’ambiente in conformità agli obblighi internazionali e del diritto comunitario. I principi I principi chiave del TUA includono l’azione […]

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Premessa

ll Decreto Legislativo 152/2006, noto come Testo Unico Ambientale (TUA), è il risultato di un’evoluzione legislativa che inizia con la legge Merli del 1976. Questo decreto, adottato nel 2006, stabilisce principi fondamentali per la tutela dell’ambiente in conformità agli obblighi internazionali e del diritto comunitario.

I principi

I principi chiave del TUA includono l’azione ambientale, basata sulla responsabilità di enti e individui, seguendo vari principi. Tra questi, uno dei principi fondamentali è il Principio di precauzione (art. 301, D.lgs 125/06) per la gestione dei rischi ambientali. Tale principio sottolinea l’importanza di valutazioni scientifiche obiettive e misure proporzionate per limitare i rischi ambientali.

Secondo la Commissione europea è essenziale interpretare il principio precauzionale considerando anche il principio di proporzionalità. Essa, infatti, sottolinea che il principio di proporzionalità deve essere valutato dinamicamente, con la possibilità di adeguare la normativa a nuovi dati che modificano la percezione del rischio.

In Italia, il principio di precauzione guida l’interpretazione e l’applicazione della normativa ambientale nazionale e regionale.

Con l’articolo 3-quater si introduce un altro principio fondamentale che è quello  dello sviluppo sostenibile, sottolineando che ogni attività umana deve garantire il soddisfacimento dei bisogni attuali senza compromettere la qualità della vita e le opportunità per le generazioni future. La pubblica amministrazione deve perseguire il principio dello sviluppo sostenibile.

L’articolo 3-quinquies stabilisce, invece, i principi di sussidiarietà e leale collaborazione, incidendo soprattutto sui rapporti tra lo Stato, le regioni e gli enti territoriali minori. In generale, questi principi costituiscono le condizioni minime per garantire la tutela ambientale su tutto il territorio nazionale. Le regioni e province autonome hanno la possibilità di adottare misure di tutela più restrittive in situazioni specifiche, purché evitino discriminazioni arbitrarie o oneri procedimentali ingiustificati.

Normativa europea e regionale

Il D.Lgs. n. 152/2006, oltre a coordinarsi con le norme nazionali, deve confrontarsi con le regolamentazioni dell’Unione europea e delle regioni. Riguardo alle normative europee, l’art. 176 del D.Lgs. n. 152/2006 richiede che le misure più restrittive degli Stati membri siano “compatibili” con quelle del codice ambientale per evitare discriminazioni o restrizioni nel commercio comunitario.

Per quanto concerne i rapporti tra norme nazionali e regionali, l’art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato una “competenza esclusiva” nella tutela dell’ambiente. Nonostante alcune sentenze della Corte costituzionale, la competenza statale esclusiva implica l’impossibilità di sostenere un generale principio costituzionale della “tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore”. La presenza di materie di competenza regionale comporta un ruolo significativo delle regioni, ma l’affermazione chiara della competenza statale esclusiva rende difficile sostenere un principio generale di tutela più rigorosa a livello locale.

La tutela ambientale, già presente nel Testo Unico Ambientale (TUA), è ora rafforzata dalla recente legge costituzionale del 8 febbraio 2022, n. 1. Questa modifica ha esplicitamente inserito la tutela dell’ambiente negli articoli 9 e 41 della Costituzione, i cui dettagli saranno brevemente esaminati nell’ultimo paragrafo di questo capitolo introduttivo.

Interpello in materia ambientale

Il nuovo procedimento d’interpello ambientale, introdotto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, offre la possibilità di richiedere interpretazioni delle disposizioni ambientali al Ministero della Transizione ecologica. Questa procedura, simile a quella fiscale ma con differenze significative, è regolata dall’art. 3-septies del testo unico ambientale.

I soggetti legittimati a presentare richieste sono Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, città metropolitane, comuni, associazioni di categoria nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di tutela ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque Regioni o Province autonome. Possono inoltrare al ministero richieste di chiarimenti interpretativi sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale.

La risposta alle richieste deve essere fornita entro novanta giorni dalla loro presentazione e costituisce criteri interpretativi per le attività delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale. Queste indicazioni, pubblicate sul sito del ministero in forma anonima, diventano riferimenti interpretativi, salvo rettifica limitata agli atteggiamenti futuri dell’istante.

I magistrati mantengono il potere di interpretazione in sede penale, e il privato che segue la risposta ministeriale può invocare la propria buona fede, almeno in sede penale.

Tutela ambientale

La legge costituzionale del 8 febbraio 2022, n. 1, ha apportato significative modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, inserendo l’ambiente, la tutela degli animali e il clima nel testo costituzionale. L’art. 9, originariamente focalizzato sulla tutela del “paesaggio,” è stato ampliato per includere esplicitamente la “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.”

 

Art 9, Costituzione (versione originale) Art.9 Costituzione (versione aggiornata)
[I] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

[II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

[I] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

[II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

[III] Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni . La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art.41, Costituzione (versione originale) Art.41, Costituzione (versione aggiornata)
[I] L’iniziativa economica privata è libera.

[II] Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

[III] La legge determina i programmi, i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

[I] L’iniziativa economica privata è libera.

[II] Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente

[III] La legge determina i programmi, i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Questa riforma ha reso più incisiva la tutela ambientale, evidenziando la necessità di proteggere ambiti come la “biodiversità” e gli “ecosistemi.” Inoltre, la revisione sottolinea che la tutela dell’ambiente deve avvenire “nell’interesse delle future generazioni,” conferendo rilevanza fondamentale alle questioni legate al cambiamento climatico e alle azioni di mitigazione e adattamento per prevenire impatti negativi sulle generazioni future.

L’art. 41 è stato anch’esso modificato, ampliando i valori che l’iniziativa economica privata non può danneggiare, aggiungendo “salute” e “ambiente.” Inoltre, le finalità ambientali e sociali sono state esplicitamente inserite come criteri per indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata.

La riforma cerca di formalizzare gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sull’importanza primaria e assoluta del valore ambientale, tuttavia, è necessario bilanciare questi interessi con altri diritti e interessi costituzionalmente rilevanti, come la salute. La riflessione su questo equilibrio sarà cruciale per interpretare e applicare la riforma senza trascurare altri diritti e interessi meritevoli di tutela.

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E-mail dei dipendenti e metadati: dal Garante privacy arriva un Documento di indirizzo https://www.frareg.com/it/legge-sulla-privacy/e-mail-dei-dipendenti-e-metadati-dal-garante-privacy-arriva-un-documento-di-indirizzo/ Sat, 24 Feb 2024 22:46:53 +0000 https://www.frareg.com/?p=46036 Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso pubblico lo scorso 6 febbraio un documento di indirizzo sulla conservazione dei dati relativi alle e-mail aziendali, denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati. Il Documento nasce […]

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso pubblico lo scorso 6 febbraio un documento di indirizzo sulla conservazione dei dati relativi alle e-mail aziendali, denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati.

Il Documento nasce a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità con riguardo ai trattamenti di dati personali nel contesto lavorativo dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud o as-aservice (SaaS), sono spesso configurati di default in modo tale da raccogliere e conservare – per impostazione predefinita – i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad es., giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione della mail), conservando gli stessi per un arco temporale troppo esteso. Ciò, talvolta, ponendo limitazioni anche al datore di lavoro in ordine alla possibilità di modificare le impostazioni di base del programma informatico utilizzato al fine di disabilitare la raccolta sistematica di tali dati o di ridurre il periodo di conservazione degli stessi.

Con tale Documento, dunque, il Garante, tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, ha voluto fornire delle indicazioni volte a prevenire iniziative e trattamenti in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati, chiedendo testualmente “ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti consentano di modificare le impostazioni di base”.

L’obiettivo è chiaro: impedire la raccolta sistematica dei metadati, limitando il periodo di conservazione degli stessi “ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore”.

Ne consegue che entro al massimo 9 giorni i datori di lavoro dovranno eliminare tali dati.

Se ciò non fosse possibile richiedendo un tempo di conservazione più dilatato, bisognerà ricorrere alle procedure previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ossia alla sottoscrizione di un accordo sindacale o all’ottenimento di un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Il provvedimento del Garante, dunque, individua nelle procedure di garanzia previste dal citato articolo 4, gli strumenti utili ad arginare la potenziale illiceità nel trattamento dei metadati descritti, persistendo, così, in quella che per molti appare una errata interpretazione della norma.

L’art. 4 dello Statuto, nato nel 1970, è stato riscritto nel 2015, con il Jobs Act, proprio per escludere dalla necessità di autorizzazione preventiva tutti gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.  Si è assistito, tuttavia, ad un progressivo restringimento, ad opera delle interpretazioni giurisprudenziali e amministrative, della nozione “strumento di lavoro”, arrivando, con quest’ultima pronuncia del Garante, a “sezionare” anche uno strumento indubbiamente necessario per lavorare, quale l’e-mail, per distinguere al suo interno quello che potrebbe esulare dalla definizione. E così l’e-mail, secondo il Garante, sarebbe uno strumento di lavoro solo per sette giorni, estensibili, sulla base di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore.

La raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle e-mail, i cosiddetti metadati, non rientrerebbe invece nella definizione di strumento di lavoro e necessiterebbe quindi di autorizzazione preventiva.

La distinzione parrebbe tuttavia discutibile non solo in relazione alla determinazione del termine di sette giorni, ma anche perché la conservazione delle mail nella loro interezza è necessaria per lavorare: se i messaggi di posta elettronica sono rivolti all’esterno, infatti, possono avere rilievo negoziale e di prova; se rivolti all’interno hanno a che vedere con l’organizzazione e la gestione delle attività.

In sostanza, dunque, dalla raccolta e conservazione integrale delle e-mail e delle relative informazioni, non si dovrebbe prescindere. Una soluzione va trovata indubbiamente ma può non essere quella dell’accordo sindacale o dell’istanza all’Ispettorato che, oltretutto, esporrebbe le aziende a regole disomogenee oltreché potenzialmente poco tutelanti.

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