Varchi magnetici e sistemi antitaccheggio

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I varchi magnetici e sistemi antitaccheggio
non sono un problema di esposizione ambientale della popolazione, dato il brevissimo tempo di permanenza nelle vicinanze dei sistemi stessi da parte degli individui della popolazione tenendo conto che il campo elettromagnetico decresce molto rapidamente all’aumentare della distanza.

I pacemaker hanno diverse sensibilità ai campi magnetici: quelli di ultima generazione fondamentalmente non vengono “disturbati” dai livelli di campo dei comuni dispositivi quali i varchi magnetici.

Non vi è obbligo, ma la presenza di cartellonistica e la creazione di percorsi alternativi di passaggio per i portatori di pacemaker può ridurre il rischio di interferenze con tali dispositivi.

I varchi magnetici potrebbero produrre esposizioni croniche invece per i lavoratori con postazioni di lavoro fisse in prossimità dei varchi, come è il caso degli addetti alle casse nei supermercati, che possono risultare esposti continuativamente per l’intero turno lavorativo a livelli di campo non trascurabili.

I sistemi per cui il costruttore dichiara conformità alla norma EN 50364 (da verificare sul libretto di uso e manutenzione) garantiscono il rispetto del livello di azione di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Se non presente dichiarazione di conformità alla norma EN50364  e vi sono lavoratori che permangono per tempi prolungati, molto vicini a tali sistemi, qualora non si possa spostare la postazione, va fatta una valutazione dell’esposizione.

Vademecum: verifiche su ascensori e montacarichi

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Proponiamo la tabella seguente per chiarire i da farsi in materia di verifiche su ascensori e montacarichi:

Attrezzatura Tipo verifica Responsabile verifica Personale incaricato Frequenza Oggetto della verifica Normativa di riferimento
Ascensori / Montacarichi

Verifica periodica Datore di lavoro Organismi abilitati; il verbale della verifica predisposto e rilasciato dagli organismi abilitati è equipollente al verbale rilasciato dagli organi ispettivi. Due anni Operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto siano o meno in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e se sia stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. D.P.R. 162/99

Art. 13

Verifica straordinaria Datore di lavoro Organismo abilitati // - A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo.

- In caso di incidenti di notevole importanza.

- Nel caso siano apportate all’impianto le modifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i).

D.P.R. 162/99

Art. 14

Verifica straordinaria Datore di lavoro Organismo abilitati Entro il termine di:

due anni dal 01.09.2009 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;

tre anni dal 01.09.2009 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;

quattro anni dal 01.09.2009 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;

cinque anni dal 01.09.2009 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

Finalizzata all’analisi delle situazioni di rischio presenti nell’impianto, rischi che negli anni successivi dovranno essere assolutamente eliminati.

Detta verifica straordinaria per l’analisi dei rischi va effettuata una sola volta e il verbale risultante dovrà essere allegato al libretto di impianto diventandone parte integrante

Decreto 23 luglio 2009

Annullato da TAR del Lazio Sentenza 01/04/2010 n. 5413

Manutenzione Datore di lavoro Manutentori. Almeno ogni sei mesi per gli ascensori

ed per i montacarichi a Direttiva Ascensori (95/16/CE)

Verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici.

Provvedere alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

L’esito dei collaudi e delle verifiche periodiche o di manutenzione devono essere annotati o allegati in apposito libretto.

D.P.R. 162/99

Art. 15

Almeno una volta all’anno per le piattaforme e  i montacarichi a direttiva Macchine (2006/42/CE) Verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici.

Provvedere alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

L’esito dei collaudi e delle verifiche periodiche o di manutenzione devono essere annotati o allegati in apposito libretto.

Circolare MICA n. 157296 del 14/04/1997

Vibrazioni: finito il periodo transitorio

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Lo scorso 6 luglio 2010 è entrato in vigore definitivamente l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione a vibrazioni per le attrezzature di lavoro messe a disposizioni dei lavoratori prima del 6 luglio 2007.

Infatti, il D.Lgs. 106/09 aveva introdotto per tali attrezzature un regime transitorio con la modifica dell’articolo 306:

Articolo 147
(Modifiche all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.”;

Si ricorda di seguito i limiti entrati in vigore:

per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
- il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.

per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
- il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

la valutazione del rischio “è effettuata con cadenza almeno quadriennale, è aggiornata ogni volta che ci siano mutamenti che la rendono obsoleta o i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendano necessaria la revisione; i dati ottenuti costituiscono parte integrante del documento di valutazione dei rischi”.

Estensione della proroga stress alle aziende private ma c’è anche di più

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Nell’iter di approvazione definitiva della Manovra con la conversione del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, il Governo ha posto lo scorso 14 luglio la questione di fiducia al Senato che ha approvato il maxiemendamento. Siamo ora a pochi giorni dell’approvazione definitiva anche da parte del Parlamento. Il maxiemendamento comprende novità per la sicurezza sul lavoro e in particolare per la valutazione dello stress ma non solo.

La novità attesa è comunque lo slittamento – anche per le aziende private – della valutazione del rischio stress-lavoro correlato al 31 dicembre 2010. Si ricorda che il decreto-legge proponeva solo inizialmente uno slittamento dell’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche.

Molto più sorprendente invece è la proposta di differimento di 12 ulteriori mesi del termine di applicazione di cui all’art. 3, comma 2, primo periodo del D.lgs. 81/08. In sostanza, l’emendamento rimanderebbe al 1° maggio 2011 le disposizioni del D.lgs. 81/08 riguardanti Forze armate, Università, scuole etc…

SISTRI: proroga e novità

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Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sulla G.U. n. n. 161 del 13-07-2010 il DECRETO 9 luglio 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Oltre alla proroga (art. 1 comma 1) al 1 ottobre 2010 dell’operatività del sistema per tutti gli iscritti indipendentemente dal numero di dipendenti, il Decreto introduce altre novità:

- la consegna delle chiavette USB e delle Black box è stata prorogata al 12 settembre 2010 (art. 1 comma 2)
- i termini di presentazione della domanda di autorizzazione da parte delle officine per l’installazione delle black box sono stati riaperti (art. 1 comma 3)
- i dispositivi USB che devono essere tenuti presso l’unità locale o la sede dell’impresa e a disposizione dell’autorità di controllo che ne faccia richiesta;
- tutti i comuni della Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani sono ora obbligati all’iscrizione all’Albo e all’utilizzo di Sistri (articolo 3)
- i  Comuni,  indipendentemente  dal  numero  di  abitanti,  non iscrivono le unita’ locali con  meno  di  10  addetti,  ivi  comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal  Comune o dall’unita’  locale  designata  dal  medesimo (articolo 6)
- la definizione di cosa si intende per “dipendenti” e modalità di calcolo;
-la definizione di associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale.

Leggere tutto il decreto: decreto allegato

Per maggiori informazioni, contattaci

Software per la compilazione del MUD2010

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Fine del giallo per la compilazione per il MUD 2010.

Dopo la proroga al 30 giugno 2010 arrivata con il Decreto-legge n. 72 del 20 maggio scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito internet il software predisposto da UnionCamere per la presentazione dei modelli su supporto informatico.

Per scaricare il software e le note per l’installazione, clicca qui.

Si ricorda che  il comma 2 dell’articolo 1 dello stesso decreto legge n. 72/2010, fa salve le dichiarazioni presentate, con riferimento al 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.

Soppressione dell’ISPESL e rinvio della valutazione stress per la PA

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La recente Finanziaria ha portato anche modifiche nel campo della sicurezza sul lavoro. Infatti nel decreto-legge n. 78 pubblicato il 31 maggio scorso, è previsto:

- la soppressione con effetto immediato dell’ISPESL e dell’IPSEMA come previsto dall’articolo 7 comma 1:

“Art. 7 – Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti.
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività delle attività previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.”

- il rinvio a fine anno della valutazione del rischio stress lavoro-correlato per le  amministrazioni pubbliche come previsto dall’articolo 8 comma 12:

“Art.  8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
[…]
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n.  165 del 2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.

L’ISPESL (che raggruppa oggi 1.200 persone di cui circa 750 ricercatori) dovrebbe quindi essere inglobato insieme all’Ipsema all’interno dell’INAIL per andare a costituire il neo “Polo della salute e della sicurezza”. Molto dura la risposta dell’ISPESL che era stato definito “ente inutile”.

Come lo ricorda l’ISPESL nel suo comunicato stampa, rappresenta l’unico ente di ricerca italiano. Per tutti noi addetti ai lavori, rimane grande interrogazione e molti dubbi qualora dovesse sparire un ente molto importante nella nostra professione che completa il lavoro del legislatore emanando con regolarità Linee Guida e di applicazione pratica che utilizziamo quotidianamente.

Proroga del termine di presentazione del MUD

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Come anticipato nella nostra precedente newsletter, il termine per la presentazione del MUD è stato prorogato al 30 giugno 2010. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 30 aprile scorso. Da notare, che ad oggi, siamo tuttora in attesa della pubblicazione del decreto di proroga nella Gazzetta Ufficiale.

Precedentemente, il legislatore aveva stabilito il modello da utilizzare per la Dichiarazione 2010.

E’ stato infatti pubblicato sulla G.U. del 28 aprile 2010 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2010 (vedere anche allegato e allegati: 1 2 3 4 5 6 7 8) recante “modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)”. Il DPCM è stato oggetto di un successivo comunicato di correzione (e allegato) in data 30 aprile a seguito di errori di pubblicazione.

Il DPCM stabilisce che:
- il modello di dichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.
- il modello di cui al presente decreto è utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il termine stabilito dalla legge, con riferimento all`anno 2009, da parte dei soggetti interessati.
- Sono, in ogni caso, valide le dichiarazioni che risultino presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all`anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale risulta articolato in quattro capitoli:
Capitolo 1 – rifiuti;
Capitolo 2 – veicoli fuori uso;
Capitolo 3 – apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Capitolo 4 – emissioni.

Il capitolo 1 riguarda gli obblighi e i soggetti di cui agli articoli 189 e 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché i gestori di impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
Il capitolo 2 riguarda gli obblighi ed i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
Il capitolo 3 riguarda gli obblighi e i soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

Per la trasmissione dei dati di cui al capitolo 3 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.registroaee.it e seguire le istruzioni ivi esposte.

Per la trasmissione dei dati di cui al capitolo 4 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.eprtr.it e seguire le istruzioni ivi esposte.

Il Garante fissa le nuove regole per l’uso dei sistemi di videosorveglianza

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Il provvedimento generale dell’ 8 aprile 2010 e il suo allegato, che sostituisce quello del 29 aprile 2004, introduce importanti novità in ambito di videosorveglianza.

L’intervento dell’Autorità Garante si è reso necessario non solo alla luce dell’aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l’uso di telecamere.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare le telecamere ed i sistemi di videosorveglianza.

Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

In sintesi elencheremo adesso alcuni punti con le regole fissate dal Garante.

Conservazione delle immagini
Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino a un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose, come per esempio le banche, è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Informativa
I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

Controllo dei rifiuti nelle discariche
Lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole”, per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Istituti scolastici
E’ ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.

Luoghi di lavoro
Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (ad esempio, cantieri, veicoli).

Ospedali e luoghi di cura
Non è permessa la diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. Ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (come la rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

Sicurezza urbana
I Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l’obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

Sistemi integrati
Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza “in remoto” da parte di società specializzate (come società di vigilanza, Internet provider) mediante collegamento telematico a un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (per esempio contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.

Sistemi intelligenti
Per i sistemi di videosorveglianza “intelligenti” dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (come il “riconoscimento facciale”) o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (ad esempio “motion detection”) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

Taxi e Trasporto pubblico
Le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.
Lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l’uso di zoom).

Tutela delle persone e della proprietà

Contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro e così via si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

Violazioni al codice della strada
Obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l’infrazione non devono essere inviati al domicilio dell’intestatario del veicolo.

Web cam a scopo turistico
La ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

Impianti elettrici e di messa a terra

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L’impianto di messa a terra è un collegamento imposto dalla norma vigente (D.Lgs. 81/08, DM n 37 del 22/01/2008, norma CEI 64-8/4) per mantenere le masse al potenziale di terra in condizione di normale utilizzo, realizzando una protezione mediante messa a terra.
La messa a terra consiste in una serie di accorgimenti idonei ad assicurare alle masse elettriche lo stesso potenziale della terra, evitando che le stesse possono venire a trovarsi in tensione. I cavi in tensione assumono un determinato potenziale rispetto al terreno, che per gli impianti delle civili abitazioni è di 230 V.
Infatti, si possono creare situazioni di pericolo quando parti dell’impianto elettrico che normalmente non sono in tensione, come le carcasse degli elettrodomestici, a seguito di guasti o imprevisti acquisiscono una differenza di potenziale. La presenza della messa a terra di protezione mira a proteggere le persone dal rischio di folgorazione.
Essa consiste in un dispersore collocato nel terreno (detto anch’esso messa a terra). Lo scopo della messa a terra è quindi assicurare che le masse degli elettrodomestici siano allo stesso potenziale del terreno. La messa a terra, inoltre, facilita l’intervento automatico dell’interruttore differenziale.

Il D.P.R. 462/01 obbliga il Datore di Lavoro (DL) a utilizzare gli impianti elettrici mantenendoli in perfetta sicurezza (cioè è obbligato a predisporre una corretta manutenzione degli stessi) e, in più, è obbligato a interpellare un Organismo appositamente autorizzato dal Ministero (o, in alternativa, la ASL/ARPA di competenza), che in pratica certifichi che l’attività di manutenzione è stata condotta con efficacia.

L’impianto elettrico può essere effettuato in bassa tensione B.T. ( 380-400V max) ed in media tensione M.T. (oltre i 400V, di solito sono le cabine elettriche).

Sono soggetti a verifiche:
-          Tutti gli impianti elettrici sotto i 1000 V;
-          Tutti gli impianti elettrici sopra i 1000 V;
-          Impianti adibiti contro le scariche elettriche atmosferiche;
-          Impianti elettrici posti in luoghi con particolare pericolo di esplosione (i cavi passano in particolare tubature stagne).

La periodicità delle verifiche (effettuate da ispettori accreditati dal Ministero con esperienza di affiancamento triennale) varia, essenzialmente, a seconda di due fattori; se l’attività è soggetta a CPI, queste vengono effettuate ogni 2 anni, in caso contrario (se l’attività non è soggetta a CPI), queste diventano quinquennali.

La verifica di un impianto comprende:
- una verifica documentale;
- una verifica a “vista” dell’impianto;
- una verifica strumentale (effettuata sui differenziali, cavi, ecc..);
- una verifica atta ad accertare se l’impianto è coordinato;
- una verifica per le messe a terra;
- una verifica di continuità (effettuato sulle cabine elettriche).

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